Giuoco e scommessa - debito di giuoco - Cass. n. 17686/2019
Debito di giuoco o di scommessa - Disciplina ex art. 1933 c.c. - Applicabilità ad ogni operazione contrattuale caratterizzata da un intento speculativo o dalla presenza di un certo grado di alea - Esclusione - Fondamento.
La consegna di fiches da impiegare nel gioco d'azzardo in cambio di un assegno bancario, e la mancata restituzione dell'importo pari alle fiches ricevute, non integra obbligazione di giuoco, pur nella consapevolezza del creditore dell'impiego delle somme ricevute, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento speculativo nell'operazione realizzata. Tale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l'interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante. Affinché il prestito di denaro possa configurare attività di giuoco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all'attività di giuoco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purché chi ha fornito le somme di danaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del giuoco e ne subisca l'alea.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17686 del 02/07/2019 (Rv. 654575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1933