Centro trasmissione dati – Cass. n. 8757/2021
Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - Imposta su giochi e scommesse - Centro trasmissione dati - Intermediario di "bookmaker" estero privo di concessione - Discriminazione sul piano unionale rispetto a "bookmaker" italiano "concessionato" - Esclusione - Conseguenze - Soggettività passiva - Sussistenza. Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi, tasse e contributi vari In genere.
L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1935