Biglietto del gioco del lotto – Cass. n. 33576/2022
Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - Biglietto del gioco del lotto - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.
Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33576 del 15/11/2022 (Rv. 666148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2002, Cod_Civ_art_1935