Demanio marittimo - Utilizzazione senza titolo - Calcolo dell'indennizzo - Art. 1, comma 257, della l. n. 296 del 2006 - Natura interpretativa della norma - Limiti - Conseguenze.
In tema di utilizzazione senza titolo del demanio marittimo, ai fini del calcolo dell'indennizzo, solo la disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006 ha natura interpretativa dell'art. 8 d.l. n. 400 del 1993, mentre la seconda parte ha introdotto una nuova fattispecie illecita con correlato trattamento sanzionatorio non suscettibili di applicazione retroattiva, cioè a condotte realizzate in epoca anteriore alla data del 1° gennaio 2007, di entrata in vigore della suddetta disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24292 del 09/08/2023 (Rv. 668859 - 01)