Demanio statale - stradale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1222 del 17/01/2025 (Rv. 673558-01)
Divieto di costruzione - Distanza dall'autostrada - Art. 9 della l. n. 729 del 1961 - Applicabilità - Autostrade già realizzate in precedenza - Disciplina.
Il divieto di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a venticinque metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, imposto dall'art. 9 della l. n. 729 del 1961, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore di detta legge, oppure per le autostrade la cui costruzione era già stata oggetto di concessione anteriormente a tale data; per le autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore del citato art. 9, trova invece applicazione l'art. 1 del r.d. n. 1740 del 1933, a mente del quale è vietato costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento, ovvero da deliberazioni delle autorità competenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1222 del 17/01/2025 (Rv. 673558-01)