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Riqualificazione d'ufficio in mutuo ipotecario – Cass. n. 33719/2022

Credito - credito fondiario - Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità - Contestazione della validità - Riqualificazione d'ufficio in mutuo ipotecario - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 (Rv. 666194 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1424

 

Corte

Cassazione

33719

2022