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Rimborso a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi – Cass. n. 11321/2023

Credito - istituti o enti di credito - Crisi bancarie - Obbligazionista subordinato - Rimborso a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi - Precedente istanza di rimborso diretto - Improponibilità dell'arbitrato - Limiti.

 

In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l"'alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11321 del 02/05/2023 (Rv. 667744 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829

 

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Cassazione

11321

2023