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Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria – Cass. n. 35039/2022

Contratti bancari - Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Natura - Ambito applicativo - Contenuto - Limite temporale - Conseguenze.

 

In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 (Rv. 666451 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2220, Cod_Civ_art_1713


Corte

Cassazione

35039

2022