Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anomale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni.
In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1856