Conto corrente - Diritto alla ripetizione di somme - Natura ripristinatoria delle rimesse - Onere prova - A carico del correntista - Oggetto.
In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 (Rv. 669644 - 01)