Deposito bancario - di denaro (nozioni, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 12/02/2024 (Rv. 670096-01)
Obblighi della banca - Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Onere probatorio a carico della banca - Limiti - Colpa grave dell'utente - Fattispecie.
La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del detto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto gravante su Poste Italiane S.p.a., ai fini della non riferibilità al cliente delle operazioni fraudolente eseguite con la sua carta Postepay, la dimostrazione della previa adozione di mezzi di prevenzione dell'uso illecito dei sistemi elettronici di pagamento, quali, ad esempio, l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 12/02/2024 (Rv. 670096-01)