Conto corrente con apertura di credito - Stipulazione antecedente all'art. 3 della l. n. 154 del 1992 - Affidamento - Prova per facta concludentia - Ammissibilità - Limiti - Dimostrazione dell'ammontare accordato al cliente - Necessità - Tolleranza della banca agli sconfinamenti del cliente - Insufficienza.
In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024 (Rv. 671105-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_2697