Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 02)
Contratti di borsa - Intermediazione mobiliare - Danno da perdita del capitale investito - Quantificazione - Criteri - Possibilità di recupero del credito in sede concorsuale - Irrilevanza.
In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazione del danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito, del cui risarcimento rispondono solidalmente la società di intermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, e la CONSOB, per omessa vigilanza, il giudice deve individuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stesso investitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito in sede concorsuale, non incidendo sull'entità del danno attuale, è a tal fine irrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delle posizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19378 del 07/07/2023 (Rv. 668135 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1299