Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023 (Rv. 668862 - 01)
Inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario nella fase precontrattuale - Rilevanza ai fini della risoluzione del contratto quadro e del singolo ordine di investimento - Condizioni - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023 (Rv. 668862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453