Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Presupposti - Trasgressione agli ordini ricevuti - Irrilevanza - Condizioni.
In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3425 del 10/02/2025 (Rv. 673916-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_1227