Somministrazione di energia elettrica - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conclusione per "facta concludenza" - Ammissibilità.
Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023 (Rv. 668179 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1559, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2729