Credito al consumo - Estinzione anticipata - Applicazione dell'art. 125 TUB nella versione "ratione temporis" - Mancanza della norma integrativa - Diritti del consumatore.
L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023 (Rv. 668971 - 01)