Omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e violazione sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_0821, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1419