Domicilio eletto in sede contrattuale - Carattere non esclusivo - Condizioni - Fattispecie.
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28513 del 12/10/2023 (Rv. 668950 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0047, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_145