Bando per l'erogazione e successivo atto unilaterale d'obbligo - Divieto di adibire l'immobile ad attività ricettive a conduzione familiare (c.d. "bed & breakfast") - Compatibilità della destinazione ricettiva con quella residenziale - Irrilevanza - Conseguenze - Revoca del contributo.
In tema di contributi pubblici per la salvaguardia di Venezia, deve ritenersi legittima la revoca del beneficio conseguente all'accertata violazione del divieto di adibire l'immobile oggetto della contribuzione ad attività ricettive a conduzione familiare (c.d. "bed & breakfast"), diverse dall'uso esclusivo proprio, non essendo a tal fine rilevante né che il beneficiario possa risiedere in una parte dell'immobile locato, né che detta attività ricettiva sia astrattamente compatibile con la destinazione residenziale o abitativa dell'unità immobiliare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9296 del 08/04/2024 (Rv. 671083-01)