Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014
Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054 primo comma, cod. civ. - Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Inosservanza dell'obbligo del pedone di dare precedenza - Insufficienza - Condotta anomala del pedone soggetto investito - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014
L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014
Cod_Civ_Art_2043, Cod_Civ_Art_2054, Cod_Civ_Art_2697
Massime precedenti Conformi: N. 3964 del 2014
Massime precedenti Vedi: N. 24745 del 2007, N. 6168 del 2009, N. 5399 del 2013, N. 24204 del 2014