Violazione del divieto di prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa - Verbale di accertamento - Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto - Esclusione - Documentazione fotografica - Sufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22191 del 20/10/2014
In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento dell'inosservanza del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico a luce rossa è valido anche se non contiene l'attestazione della funzionalità del singolo strumento di rilevazione elettronica, la cui eventuale difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall'opponente, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la sola documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con l'apparecchiatura omologata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22191 del 20/10/2014
Cod_Civ_Art_2697
Massime precedenti Vedi: N. 17361 del 2008, N. 21605 del 2011