Obbligo dell'assicuratore di informare l'assicurato che il contratto non copre i danni da mora - Violazione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 27/01/2014
L'assicuratore della responsabilità civile viene meno ai doveri di correttezza e buona fede se, durante la fase delle trattative stragiudiziali (anche se svolte direttamente tra l'assicuratore ed il terzo danneggiato), non informi l'assicurato che il contratto pone a suo esclusivo carico la responsabilità verso il terzo danneggiato per il danno da mora, a meno che, durante le trattative col terzo danneggiato, assicurato ed assicuratore abbiano avuto una costante interlocuzione, sì da rendere superfluo il suddetto espresso avvertimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 27/01/2014