Investimento pedonale - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la colpa dell'automobilista - Esclusione - Riferimento alle circostanze di tempo e di luogo - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014