Accertamento del tasso alcoolemico ex art. 186, comma 5, del codice della strada - Esame ematico - Inclusione - Rifiuto di sottoporsi al prelievo - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4405 del 24/02/2014
Per l'accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'art. 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all'esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l'accuratezza dei risultati e l'affidabilità della sede scientifica. Il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall'art. 186, comma 7, del codice della strada.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4405 del 24/02/2014