Responsabilità civile - Presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - Presupposti per la sua operatività - Sussidiarietà - Accertamento in concreto della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti - Conseguenze sul piano probatorio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015