Assicurazione con clausola "loan receipt" - Contenuto - Surroga dell'assicuratore ex art. 1916 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12896 del 23/06/2015
In caso di assicurazione con clausola "loan receipt", l'assicuratore, in caso di sinistro, non paga l'indennizzo all'assicurato ma glielo versa a titolo di mutuo, sotto condizione che sarà restituito solo per la parte che l'assicurato riuscirà a recuperare e, contestualmente, con la costituzione in pegno del credito dell'assicurato verso il responsabile a favore dell'assicuratore, cui viene conferito mandato per la relativa riscossione. Quest'ultimo, peraltro, ove versi la somma sulla base di un "loan receipt", ha altresì diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ., sicché può agire contro il responsabile in nome proprio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12896 del 23/06/2015