Assicurazione - impresa di assicurazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015
Divieto di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale - Portata - Limiti - Condizioni - Assunzione di garanzie in favore di società controllate - Liceità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015
Il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed a quelle connesse in base all'art. 5 della l. n. 295 del 1978 (applicabile "ratione temporis") non osta al compimento di singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in un'attività sistematica implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore, sicché non incorre nel suddetto divieto la prestazione di garanzia da parte di una società assicuratrice in favore di una società controllata, non assicuratrice, trattandosi di atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare e, come tale, volto a salvaguardare l'interesse del gruppo societario nel suo insieme.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015