circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 19/02/2016
Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Operatività della R.C.A. - Sosta di veicolo - Inclusione - Condizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 19/02/2016
Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Principio applicato con riferimento al sinistro mortale conseguente allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via nei pressi di un'officina meccanica, affinché si provvedesse alla riparazione dell'asse di detta rampa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 19/02/2016