Assicurazione della responsabilità civile Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013
Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi riguardanti uno soltanto dei giudizi riuniti - Obbligo del giudice di separazione delle cause - Esclusione - Conseguenze - Sorte del giudizio non colpito dall'evento interruttivo - Quiescenza non costituente interruzione - Necessità.
Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013