Circolazione stradale - condotta dei veicoli - stato di ebbrezza del conducente – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12898 del 26/05/2010
Art. 186, comma nono, cod. strada - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica del conducente - Natura cautelare - Sussistenza - Condizioni - Opposizione in sede giudiziale civile - Oggetto - Conseguenze.
In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all'art. 186, comma nono, cod. strada, sino all'esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non è affatto richiesta l'esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell'esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12898 del 26/05/2010