Mancata indicazione, sul retro del cartello stradale, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione - Conseguenze - Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell'infrazione - Esclusione.
In tema di segnaletica stradale, l'omessa indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. mod.- non determina l'illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione e, conseguentemente, non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 19/04/2016