Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - esercizio dell'assicurazione - tariffe e condizioni generali di polizza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18603 del 22/09/2016
Assicurazione "RCA" - Clausola "bonus-malus" Responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi - Contestazione della stessa da parte dell'assicurato - Transazione stipulata dall'impresa assicuratrice con il terzo danneggiato - Doglianza da parte dell'assicurato circa un inesatto adempimento del contratto di assicurazione - Ripartizione degli oneri probatori.
Le clausole dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore che prevedano aggiornamenti del premio inizialmente pattuito in relazione al verificarsi, o meno, di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus") operano con variazione "in pejus" soltanto in caso di provata responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi, sicché, intervenuta una transazione tra la compagnia assicuratrice ed il terzo asseritamente danneggiato dall'assicurato, allorché quest'ultimo abbia contestato tempestivamente la pretesa risarcitoria, grava sull'impresa assicuratrice, che ignori o consideri infondata quell'opposizione, fornire la dimostrazione della esistenza delle condizioni per la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e cioè di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e nella tutela degli interessi dell'assicurato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18603 del 22/09/2016