Tamponamento - colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - condizioni - prova liberatoria a carico del conducente del veicolo tamponato - esclusione.*
040009 373292*
Nel caso di urto tra veicoli per effetto di tamponamento, responsabile della collisione deve ritenersi il conducente del veicolo che segue, per non avere osservato la distanza di sicurezza di cui all'art 107 del codice stradale e all'art 527 del relativo regolamento. In tale ipotesi, l'Onere della prova liberatoria a carico del conducente del veicolo che precede e superato e assorbito dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante. Tale colpa va accertata con apprezzamento insindacabile dal giudice del merito. ( Conf 2361/71, mass n 353264).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 121 del 13/01/1975