Contestazione del rapporto assicurativo - Onere della prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Prova dell'esistenza del contrassegno - Sufficienza - Targa di prova - Utilizzo - Avvenuto uso in violazione di legge - Irrilevanza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l' eventuale suo uso in violazione di legge.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007