Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - solidarieta' - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017
Danno al trasportato a titolo di cortesia - Presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. - Operatività nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo - Azione risarcitoria proposta nei confronti di uno solo dei conducenti - Richiesta dell'intero risarcimento - Conseguenze - Remissione del debito - Configurabilità - Esclusione - Rinunzia alla solidarietà - Configurabilità - Esclusione.
In caso di scontro tra autoveicoli, il trasportato a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente secondo le rispettive colpe, ex art. 2055 c.c., ove abbiano risarcito per intero il danno, e fermo restando che l’azione per il conseguimento dell’intera posta risarcitoria, proposta dal danneggiato avverso il conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima una volontà inequivoca del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017