Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017
Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) – modalità - Denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile) - Trasmissione all'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio nei suoi confronti - Necessità - Denuncia congiunta - Presunzione di veridicità - Sussistenza - Valore indiziario - Condizioni.
La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017