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Ordinanza sindacale - verbale di accertamento - constatazione di aver contrattato prestazioni sessuali a pagamento con soggetto notoriamente dedito all’attivita' di meretricio su strada

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Ordinanza sindacale - verbale di accertamento - constatazione di aver contrattato prestazioni sessuali a pagamento con soggetto notoriamente dedito all’attività di meretricio su strada -   all’atto dell’accertamento era fermo a bordo della sua autovettura - il luogo in cui l’opponente era stato sorpreso è popolato da persone dedite alla prostituzione - (Cassazione Sezione prima civile – sentenza 17 dicembre 2004 – 28 febbraio 2005, n. 4112)

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 giugno 2000, il tribunale di Verona respinse l’opposizione proposta dal signor Gianluca Cxxxx all’ordinanza ingiunzione 55/1999, emessa dal sindaco del Comune di Roma il 30 marzo 1999 (parte resistente, rappresentata in giudizio da un dipendente), con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 809.600 per la violazione dell’ordinanza sindacale 108/98.

Nel verbale di accertamento gli era stato contestato di aver contrattato prestazioni sessuali a pagamento con soggetto notoriamente dedito all’attività di meretricio su strada, in quanto all’atto dell’accertamento era fermo a bordo della sua autovettura alle ore 00.40 in Sona, Via dell’artigianato, San Giorgio, con la signora Renate Kccccc. I

Il Tribunale motivò il rigetto con il fatto notorio che il luogo in cui l’opponente era stato sorpreso è popolato da persone dedite alla prostituzione, facilmente riconoscibili per l’abbigliamento succinto e per l’atteggiamento, e con l’inverosimiglianza che in quell’ora e in quel luogo l’opponente si fosse fermato a parlare con una persona dedita alla prostituzione per ragioni diverse da quella di contrattare prestazioni sessuali a pagamento.

Per la cassazione della sentenza, il signor Cxxxx ricorre con atto notificato in data 11 settembre 2001.

La parte intimata non ha svolto difese

Motivi della decisione

Con il ricorso si denunziano vizi di   falsa applicazione di norma di diritto e di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti. Si deduce che il giudice del merito avrebbe dedotto la violazione dell’ordinanza senza che dal processo e dalla documentazione in atti sia emerso nulla atto a dimostrare inconfutabilmente che la signora Renata Kccccc eserciti l’attività di prostituta e che il signor Cxxxx, al momento dell’avvenuto accertamento, stesse concordando con lei prestazioni sessuali, seguono considerazioni sulla corretta ricostruzione dei fatti, in base agli elementi acquisiti al processo.

Il ricorso è inammissibile. Denunciando violazioni di norme neppure indicate, e vizi di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente censura esclusivamente gli apprezzamenti espressi dal giudice di pace sugli elementi acquisiti al giudizio, e sostiene che non vi sarebbe prova del fatto che la persona in compagnia della quale fu trovato fosse una prostituta, né che la supposta prostituta stesse in quel momento esercitando la prostituzione, né infine che il colloquio tra lui e la supposta prostituta avesse ad oggetto la contrattazione di prestazioni sessuali. Si tratta di valutazioni che rientrano nel giudizio di merito, e che sono in suscettibili di riesame nel presente giudizio di legittimità.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 400,00, di cui euro 300,00 per onorari, oltre spese generali e agli accessori di legge

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it