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Limitidi velocita' - Autovelox -  contestazione immediata -

Violazione dell’articolo 142, comma 3, Codice della strada - Limiti di velocità Civile e procedura - Violazione dell’articolo 142, comma 3, Codice della strada -  Limiti di velocità - Autovelox -  contestazione immediata (Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 giugno-7 novembre 2003, n. 16713)

Svolgimento del processo

1. L’avvocato Raffaele Fxxxx proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma corrispondente alla sanzione inflittagli per la violazione dell’articolo 142, comma 8, Codice della strada, commessa il 27 agosto 1999, in località Bivio di Larino.

Con l’opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione immediata della violazione, dell’esistenza di vizi procedurali e di un errore strumentale.

2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000, rigettava l’opposizione, negando l’esistenza dei lamentati vizi e sostenendo che le ragioni della mancata contestazione immediata della violazione erano state adeguatamente motivate.

3. Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l’avvocato Raffaele Fxxxx, facendo valere tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese la Prefettura di Larino.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorse (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 Codice della strada, si sensi dell’articolo 360, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce l’erroneità e l’illegittimità della sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato i vizi afferenti all’ordinanza ingiunzione, sia per la mancata contestazione immediata della violazione amministrativa, sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a tale omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2, permetterebbe di riscontrare, anche a distanza, mediante trasmettitore radio e ricezione su monitor, l’avvenuta violazione; mentre la prassi ormai instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza presidio e notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa, insufficiente e illogica motivazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, Cpc) il ricorrente deduce che il giudice di prime cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste, poste con il secondo motivo di opposizione, relative alla domanda istruttoria di esibizione della documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità della macchina (la ditta Costruttrice raccomanda un controllo annuale a tutela del corretto funzionamento), e alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce la mancata considerazione relativa all’errore strumentale commesso per la mancata presenza di un punto di riferimento fisso.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

4.1. Il primo motivo di impugnazione è in parte infondato e in parte inammissibile. Con riferimento alla prima parte della doglianza, infatti, questa Corte ha ormai costantemente affermato che la mancata contestazione immediata qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’articolo 384, lettera e), del regolamento di esecuzione del Codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, o con l’indicazione della necessità di utilizzare apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi tali valutazioni in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (da ultima, Cassazione 4048/02).

Ora, nella specie, una motivazione era comunque contenuta nel verbale, come la sentenza impugnata ha rilevato, svolgendo al riguardo una adeguata motivazione, non specificamente censurata in questa sede.

Con la seconda parte della censura si vuole - e la doglianza è inammissibile - sindacare la motivazione del provvedimento relativo alla mancata contestazione immediata del verbale, con l’evidenziare l’esistenza di una prassi propria degli organi di polizia, caratterizzata dal rilievo delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti. Ma tale deprecabile condotta (che ove esistente sarebbe sicuramente illegittima perché in contrasto con la previsione dell’articolo 345 comma 4 secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la “gestione diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di polizia) nulla ha a che vedere con il caso esaminato, non essendovi stata alcuna contestazione specifica al riguardo, nel giudizio di merito e non potendo la stessa essere svolta, senza la querela di falso del verbale che attesti il suo contrario, in questa sede.

4.2. Il secondo motivo di impugnazione è altrettanto infondato, in ambedue le prospettazioni in cui esso si scinde. Con riguardo alla prima, secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste istruttorie (e ciò impone al Collegio la lettura del fascicolo d’ufficio, trattandosi di denuncia di error in procedendo), va chiarito che la mancata adesione alla richiesta di esibizione della documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox (secondo le prescrizioni che si assumono raccomandate dalla ditta costruttrice e delle quali non risulta essere stata fornita alcuna documentazione) non era stato sorretto da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità, e del resto il verbale della violazione conteneva l’espressa attestazione della preventiva verifica - da parte degli agenti - del suo perfetto funzionamento. Infatti, anche per la richiesta di esibizione o di informazioni diretta alla Pubblica amministrazione vale il principio secondo il quale il detto mezzo d’indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (vedi, al riguardo della Consulenza tecnica, ex plurimis, Cassazione 2887/03). Esso mezzo costituisce uno strumento facoltativo, non obbligatorio, per il giudice che, per non essere sostitutivo dell’onere probatorio incombente sulla parte (Cassazione 3573/99), consente al giudice - che l’abbia concesso - di revocarlo, anche implicitamente, quando si riveli superfluo o inammissibile.

Con riguardo alla seconda, attinente alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza 2952/98) che il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’articolo 12 del Codice della strada demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblica ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato articolo 12. Anche tale motivo va dunque dichiarato infondato. 4.3. Il terzo motivo di impugnazione è del pari infondato poiché con esso, lamentando un vizio di motivazione, si assumono come necessarie, per gli agenti che elevarono il verbale, modalità operative e operazioni, che hanno il tenore della quaestio facti, la quale non può trovare ingresso in questa sede, mentre la motivazione si presenta congruamente svolta ed immune da vizi logici.

5. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura di Campobasso (tale non potendo considerarsi la semplice richiesta di ammissione alla discussione orale, da parte dell’Avvocatura dello Stato) esonera questa Corte dal provvedimento sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it