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Multe Automobilistiche - Consegna al numero civico sbagliato

Non dimostrazione di avere l’avviso di ricevimento della raccomandata - Nullita' - Annullata cartella esattoria opposta (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 7 settembre 2009, n. 19323)

Multe Automolistiche - Consegna al numero civico sbagliato - Non dimostrazione di avere l’avviso di ricevimento della raccomandata - Nullita'

Annullata cartella esattoria opposta (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 7 settembre 2009, n. 19323)

FATTO E DIRITTO

C.S. impugna la sentenza 18392 del 2005 Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 27 aprile 2005, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMESSO) con la quale il Comune di Roma, per il tramite del relativo concessionario del servizio di riscossione, intimava il pagamento di euro 331,09 per la iscrizione a ruolo di tre sanzioni amministrative mai portate a sua conoscenza. Le raccomandate non erano state recapitate ma erano state restituite "per compiuta giacenza". In una delle notifiche risultava anche errato il civico o l'interno presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante.

Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo regolari le notifiche del verbale di accertamento. In particolare osservava che in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario si era provveduto al deposito degli atti presso la casa comunale, dandosi comunicazione di tanto con raccomandata con avviso di ritorno. Tali formalita' risultavano degli atti perche' la "compiuta giacenza si riferisce proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno".

L'odierno ricorrente articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorrente lamenta quanto segue.

Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'articolo 140 c.p.c.. Sostiene che la notifica ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in questione dalla documentazione in atti risultavano dubbi in ordine al luogo nel quale l'ufficiale giudiziario aveva svolto attivita' prevista dall'articolo 140 c.p.c.. La mancata affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito della casa comunale rendeva giustificata l'inesistenza della notifica. Inoltre, a giudizio del ricorrente, non e' sufficiente il solo invio della raccomandata ma e' necessario anche che l'atto di avviso dell'avvenuto deposito pervenga nell'effettiva conoscenza del destinatario.

Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione. Il ricorso e' fondato e va accolto.

Il ricorrente aveva dedotto un vizio di notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada, posti a fondamento della cartella esattoriale opposta. A fronte dell'eccepita mancata ricezione dei verbali in questione, il Giudice di Pace ha rilevato che dovevano ritenersi intervenute le relative notificazioni, perche' risultava inviata la raccomandata con la quale si era data notizia al notificando del deposito dell'atto presso il Comune e della tentata precedente notifica presso la sua abitazione per sua (momentanea) irreperibilita'. Il Giudice di Pace ha, quindi, implicitamente concluso che ai fini della notifica dell'atto non e' necessaria l'allegazione agli atti degli avvisi di ricevimento della predetta raccomandata, soltanto dai quali si sarebbe potuto rilevare l'effettiva conclusione del procedimento notificatorio.

Tale conclusione appare errata, non potendosi prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare (o meno) la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo cosi' della possibilita' di tutelare i propri diritti.

A tali conclusioni e' sostanzialmente giunta questa Corte, anche per effetto degli interventi della Corte costituzionale sul procedimento notificatorio, seppure con riferimento agli effetti della notifica effettuata per atti processuali, nei quali l'avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio ex articolo 140 c.p.c., e' (o deve essere) nella disponibilita' del notificante con le conseguenze che questa Corte ha tratto in tali situazioni (vedi per tutte Sezioni Unite 2005 n. 458 e successive).

Nel caso in questione occorre osservare che il procedimento notificatorio ha riguardo al verbale per infrazione al Codice della Strada, per le quali restano applicabili le norme processuali civili, in virtu' dello specifico richiamo contenuto nell'articolo 201 C.d.S., comma 1.

Ai fini, quindi, della successiva emissione della cartella esattoriale e' necessario documentare la regolarita' della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., non puo' prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l'onere della relativa prova non puo' non far carico che all'Amministrazione nella cui disponibilita' esclusiva si trova il documento in questione. Sicche', il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex articolo 140 c.p.c., se non giustificato, non puo' che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.

Nel caso in questione, quindi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la nullita' della notifica di verbali posti a fondamento della cartella esattoriale ed accogliere l'opposizione, posto che, in assenza di notifica valida nel termine di cui all'articolo 201 C.d.S., comma 1, ai sensi del comma 5, stesso articolo "l'obbligo di pagare la somma dovuta... si estingue".

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. questa Corte puo' pronunciare sul . merito, e, in accoglimento dell'opposizione originariamente proposta, annulla la cartella esattoriale opposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it