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Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica Condizioni psico

fisiche riferite dal verbalizzante sintomatiche dello stato di ebbrezza (la deambulazione alterata, l'alito vinoso, il repentino cambiamento dell'umore) e sugli esiti del primo ed unico esame dell'alcooltest (al quale era seguito il rifiuto), considerato quale principio di prova (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 25 settembre 2009, n. 37841)

Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica  -

Condizioni psico-fisiche riferite dal verbalizzante sintomatiche dello stato di ebbrezza (la deambulazione alterata, l'alito vinoso, il repentino cambiamento dell'umore) e sugli esiti del primo ed unico esame dell'alcooltest (al quale era seguito il rifiuto), considerato quale principio di prova (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 25 settembre 2009, n. 37841)

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia confermava, per quanto qui rileva, quella di primo grado che aveva ritenuto responsabile Le. Ma. del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, previsto dall'articolo 186 C.d.S., comma 2, (commesso in data (OMESSO)), riducendo la pena a giorni venti di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.

Il giudicante fondava la responsabilita' dell'imputato sulle condizioni psico-fisiche riferite dal verbalizzante sintomatiche dello stato di ebbrezza (la deambulazione alterata, l'alito vinoso, il repentino cambiamento dell'umore) e sugli esiti del primo ed unico esame dell'alcooltest (al quale era seguito il rifiuto del Le. ), considerato quale principio di prova.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Le. Ma. articolando quattro motivi.

Si duole, con un primo motivo, della violazione della legge penale, sostenendo che il giudizio di responsabilita' era stato fondato su elementi del tutto ambigui, corroborati dall'esito parziale del test alcolemico, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 375, comma 2, secondo il quale, per individuare la concentrazione di alcool nell'aria alveolare, la prova con l'etilometro deve essere ripetuta almeno due volte. Si sostiene la rilevanza di tale circostanza alla luce del recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la possibilita' per il giudice di avvalersi, ai fini della affermazione dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, che e' quella di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a).

Sempre in questa prospettiva, si sostiene che erroneamente la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della dall'articolo 157 c.p., nella formulazione antecedente alla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, in tema di prescrizione (applicabile in via retroattiva al fatto in forza dell'articolo 2 c.p., comma 4), che, per la fattispecie contravvenzionale punibile con la sola pena dell'ammenda, prevedeva in anni tre il tempo necessario per l'estinzione del reato ai fini della prescrizione.

Con il secondo motivo si duole della erronea applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 24, laddove la Corte di merito, dopo avere correttamente assolto l'imputato dal reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 7, perche' il fatto non era piu' previsto dalla legge come reato, aveva disposto la trasmissione di copia degli atti all'autorita' competente a conoscere l'infrazione amministrativa.

Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicita' della motivazione in relazione alla commisurazione della pena detentiva, individuata come pena base il massimo edittale alla luce delle "disastrose" conseguenze derivanti dal sinistro cagionato dall'imputato, che si asseriscono, invece, di lieve entita'.

Con il quarto motivo si duole della illegalita' della pena pecuniaria, individuata come pena base in euro 1.500,00, in violazione della norma vigente all'epoca che prevedeva l'ammenda da euro 258,00 ad euro 1.032,00.

Il ricorso e' assorbentemente fondato con riferimento al primo motivo.

In seguito alla differenziazione del trattamento sanzionatorio, collegata al diverso tasso di concentrazione alcolemica, introdotta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 4, comma 1, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, nel caso in cui l'accertamento dello stato di ebbrezza avvenga in base a semplici elementi sintomatici, senza l'ausilio di etilometro o di altro apparecchio di misurazione scientifica, e quindi senza la possibilita' di stabilire con esattezza il tasso alcolemico, il giudice, in aderenza al principio del favor rei, potra' applicare solo la sanzione penale piu' lieve di cui al testo vigente dell'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), (v. tra le altre, Sezione 3, 6 novembre 2008, Salvini).

Nella specie, infatti, non sono utilmente richiamabili, ai fini della dimostrazione dello stato di ebbrezza, gli esiti dell'alcoltest, giacche' l'articolo 379 C.d.S., comma 2, richiede a tal fine almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti.

In questa prospettiva merita accoglimento anche la doglianza afferente l'omessa declaratoria da parte del giudice di appello della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

In proposito, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 4, 16 settembre 2008, Vergori), che ha affrontato il tema dell'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza qualora, come nel caso in esame, sia stata consumata prima dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, il termine di prescrizione applicabile e' quello previsto per le contravvenzioni dall'articolo 157 c.p. nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla citata Legge n. 251 del 2005, anche quando ai fatti dovrebbe applicarsi il nuovo testo dell'articolo 186 del codice della strada, perche' norma piu' favorevole ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 4.

Tale soluzione non e' in contraddizione con i principi che governano l'individuazione della norma piu' favorevole ai sensi del citato articolo 2 c.p., comma 4.

Infatti, l'applicabilita' dell'articolo 157 c.p., nel testo originario, e' giustificata dalla citata Legge n. 251 del 2005, articolo 10, comma 2, il quale prevede che le nuove disposizioni in materia di prescrizione non si applichino ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge stessa, qualora i termini di prescrizione risultino piu' lunghi di quelli previgenti.

Mentre sono all'evidenza assorbite le doglianze di cui al terzo e quarto motivo, manifestamente infondata e', invece, la censura contenuta nel secondo motivo. Bene ha fatto, infatti, il giudice a rimettere gli atti all'autorita' amministrativa, in relazione al rifiuto di sottoporsi all'alcooltest all'epoca depenalizzato. Infatti, in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della ratio legis, che e' quella di attenuare, non gia' di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta piu' favorevole al reo (articolo 2 c.p., comma 4) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, la Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 40 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria (Sezione 2, 20 marzo 2009, Buccelli).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it