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Risarcimento danni - difetto di legittimazione attiva

Circolazione stradale - Risarcimento danni - difetto di legittimazione attiva - La fusione della societa' mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della societa' assoggettata a fusione ed il subingresso della societa' incorporante nei rapporti ad essa relativi, creando una situa zione giuridica corrispondente a quella della successione universale mortis causa, che agli effetti processuali trova la sua disciplina nell'articolo 300 c.p.c. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 10 novembre 2009, n. 23737

Circolazione stradale - Risarcimento danni - difetto di legittimazione attiva -

La fusione della societa' mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della societa' assoggettata a fusione ed il subingresso della societa' incorporante nei rapporti ad essa relativi, creando una situa zione giuridica corrispondente a quella della successione universale mortis causa, che agli effetti processuali trova la sua disciplina nell'articolo 300 c.p.c. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 10 novembre 2009, n. 23737

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 10 novembre 2009, n. 23737

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.9.01 Lu. An. e Lu. Ma. Lu. , premesso che in data (***) l'autovettura Ford Fiesta di proprieta' di Lu. An. e condotta da Lu. Ma. Lu. era stata tamponata dall'autovettura VW Passat, di proprieta' di Co. Um. e dallo stesso condotta, e che a cagione del sinistro riportavano danni sia la vettura investita che la conduttrice Lu. , convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Subiaco sia il Co. che la compagnia assicuratrice Me. As. s.p.a. (ora Au. As. s.p.a.) per sentirli condannare al risarcimento dei danni predetti.

Il giudice adito rigettava sia la domanda proposta da Lu. An. per difetto di legittimazione attiva rilevato ex officio che quella avanzata da Lu. Ma. Lu. per difetto di prova.

Proposto appello avverso la suddetta sentenza da parte dei Lu. , rimasto contumace l'appellato Co. , il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il Co. responsabile del sinistro de quo e condannava in solido il Co. e l'impresa assicuratrice al risarcimento del danno in favore del Lu. , liquidato in euro 2.250,00.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Lu. , con tre motivi, mentre l' Au. As. ha resistito al gravame mediante controricorso, con il quale ha sollevato in via autonoma ricorso incidentale affidato a due motivi.

Nessuna attivita' difensiva e' stata svolta dal Co. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullita' della sentenza o del procedimento e violazione di norme di diritto per omessa pronuncia su una domanda, essendo stata erroneamente rigettata la domanda di essa Lu. Ma. Lu. per il risarcimento dei danni fisici riportati nell'incidente per mancanza in atti della c.t.u. medico - legale esperita nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per erronea valutazione di risultanze probatorie decisive.

Con il terzo motivo infine denunciano la nullita' della sentenza o del procedimento per vizio di omessa pronuncia sia sulla domanda degli odierni ricorrenti in ordine alla condanna alle spese di primo grado a favore dei medesimi che sulla richiesta di restituzione delle spese di primo grado pagate alla Me. Au. , oltre interessi dal pagamento al saldo.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo la resistente deduce la nullita' del giudizio d'appello, essendo stato quest'ultimo instaurato nei confronti di un soggetto, la Me. As. s.p.a., non piu' esistente alla data di asserita notifica dell'atto d'appello.

Con il secondo motivo lamenta carente, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, e cioe' l'asserita proprieta' del veicolo Ford Fiesta in capo a Lu. An. .

In ordine di priorita' logico - giuridica vanno esaminati i motivi del ricorso incidentale.

1. Il primo motivo e' infondato.

E' pacifico che nel caso di specie la Wi. As. s.p.a. ha proceduto all'incorporazione della Me. s.p.a., assumendo la nuova denominazione sociale di Au. As. s.p.a., con efficacia nei confronti dei terzi a decorrere dal 19.4.2004, mentre la discussione della presente causa e' avvenuta dinanzi al giudice di pace di Subiaco all'udienza del 4.12.2003 e cioe' in data anteriore alla predetta modifica sociale.

La fusione della societa' mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della societa' assoggettata a fusione ed il subingresso della societa' incorporante nei rapporti ad essa relativi, creando una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale mortis causa, che agli effetti processuali trova la sua disciplina nell'articolo 300 c.p.c..

In particolare, nel caso di specie trova applicazione l'ultimo comma della norma suddetta, con la conseguenza che l'avvenuta estinzione della societa' incorporata Me. non ha determinato alcun effetto interruttivo del processo.

Ne consegue che deve ritenersi validamente proposto il successivo gravame avverso la sentenza mediante notifica dell'atto di appello al procuratore costituito della parte estinta "se, come nella specie, l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacita' della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore in udienza, senza che in contrario possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, a norma dell'articolo 2193 c.c., non operando tale principio in campo processuale" (Cass. civ., sez. 3, 5.7.2007, n. 15234; v. anche sez. 5, 6.8.2008, n. 21161).

2. Anche il secondo motivo non e' fondato.

Ed infatti, la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione logica ed adeguata ancorche' succinta e lapidaria, le ragioni per cui ha ritenuto che sussistesse in atti la prova della proprieta' del veicolo in capo a Lu. An. , facendo correttamente riferimento alle risultanze del CID ed alla mancata contestazione da parte della societa' assicuratrice.

3. E' invece fondato il primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per sostanziale omessa decisione sulla domanda di risarcimento danni alla persona della Lu. , stante il suo rigetto per la mancanza in atti della c.t.u. medico - legale, inserita nel fascicolo d'ufficio di primo grado che non e' stato pero' acquisito in sede di gravame.

Ma con questa necessaria precisazione, e cioe' che, avendo in realta' il giudice d'appello confermato sul punto la sentenza di primo grado con una motivazione apparente circa il rigetto delle conclusioni regolarmente rese dalla parte (e che facevano espresso riferimento alle valutazioni della c.t.u.) il motivo in questione va correttamente configurato come doglianza circa un vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 12098/04) e non una nullita' per omessa pronuncia su alcuna delle domande.

Cio' premesso, avendo la Lu. impugnato la sentenza del primo giudice adducendo che il giudice d'appello avrebbe tratto dalla c.t.u., contenuta nel fascicolo d'ufficio di primo grado, elementi decisivi per una diversa decisione circa quella domanda di risarcimento danni, ne deriva che l'acquisizione del suddetto fascicolo, in sede di gravame, costituente di regola esercizio del potere discrezionale del giudice d'appello, diviene viceversa atto dovuto, risultando l'esame di detto fascicolo necessario ai fini della decisione della causa (v. Cass. n. 12769/92).

Entro questi limiti di vizio di difetto di motivazione (Cass. n. 4492/95) va quindi accolto il primo motivo.

4. Anche il secondo motivo del ricorso principale e' fondato.

Infatti, la sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione dei danni materiali riportati dalla vettura di proprieta' di Lu. An. , non ha attribuito alcuna rilevanza alla fattura dei lavori eseguiti in atti, sommariamente sostenendo che essa "quale mero documento di parte ha valore solo indicativo" e valutando in via equitativa tali danni in euro 2.000,00.

La motivazione sul punto in questione deve ritenersi affatto carente, giacche' non specifica le ragioni per le quali le singole voci della fattura stessa non risulterebbe probanti ne' comunque indica - allo scopo di evitare che la liquidazione equitativa del danno possa risultare del tutto arbitraria congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale la medesima e' fondata (cfr. Cass. civ., sez. 1, 30.5.2002, n. 7896).

5. L'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del terzo motivo.

6. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo ed il secondo motivo di quello principale, assorbito il terzo, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza gravata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it