Sanzioni amministrative - Ricorso al Prefetto - sospensione feriale dei termini posta
dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 - la disciplina sulla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno non può trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. N. 285 del 1992 per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto. (Corte di Cassazione sentenza n. 4170 del 22.02.2010)
Sanzioni amministrative – Ricorso al Prefetto – inapplicabilità della sospensione feriale dei termini posta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 -
Lla disciplina sulla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno non può trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. n. 285 del 1992 per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto. Corte di Cassazione sentenza n. 4170 del 22.02.2010
SENTENZA
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.
Ritenuto che contro il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, notificato in data 28 agosto 2004, C. P. ha proposto ricorso in via amministrativa al Prefetto di Parma, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, in data 15 novembre 2004;
che il Prefetto ha respinto il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di legge;
che, proposto ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto, il Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 febbraio 2006, ha rigettato l’opposizione, rilevando che la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al procedimento amministrativo, e che quindi correttamente il ricorso ex art. 203 del codice della strada era stato ritenuto tardivo;che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2007, sulla base di un motivo e di una subordinata eccezione di legittimità costituzionale, illustrati con memoria in prossimità della camera di consiglio.Considerato che l’unico mezzo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è manifestamente infondato, perché la sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno vale per i termini processuali, ma non si applica al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento, stabilito dall’art. 203 del codice della strada per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto;
che, infatti, la lettera e la ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l’istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria ( Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1988), ma non consentono di ampliarne l’applicabilità al termine per l’impugnazione dinanzi al prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell’infrazione al codice della strada, il quale non è un termine processuale né è connesso con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo;
che, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel negare l’applicabilità dell’art. 1 della legge n.742 del 1969 al di fuori del processo e degli atti di accesso al giudice ( Cass., Sez. I, 8 ottobre 2008, n 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 cod. proc. civ.; Cass., Sez. I, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1280, entrambe con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada; Cass., Sez. III, 12 aprile 1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, per i sinistri con soli danni alle cose, l’assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta);
che nello stesso senso è orientato il giudice amministrativo, che esclude l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ( Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 1984, n. 155, Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. Amm. Reg. Siciliana 14 dicembre 1992, n. 539/92);
che è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente in via subordinata, dell’art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, come sopra interpretato;
che occorre ribadire che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva ( Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n.61 del 1992; sentenza n. 380 del 1992) ed è istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo ( Cass., Sez. I, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.);
che, tanto premesso, l’esclusione dell’applicabilità della sospensione feriale al termine dei sessanta giorni di cui all’art. 203 del codice della strada per proporre ricorso al prefetto non lede l’art. 24 Cost., non avendo quel procedimento carattere giurisdizionale e non essendo in esso prevista l’esplicazione di una difesa tecnica; e neppure l’art. 3 della Costituzione, dato che la diversità delle situazioni poste a confronto – impugnazione del verbale dinanzi al prefetto, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, da un lato; impugnazione dello stesso, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, promuovendo all’uopo un vero e proprio giudizio, con l’assistenza, volendo, di un avvocato ( e con l’applicabilità, quindi, della sospensione feriale: Cass., Sez. I, 15 luglio 2004, n. 13127), dall’altro – giustifica la differente disciplina prevista nell’uno e nell’altro caso;che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositata in Cancelleria il 22.02.2010.
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