Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungimento di veicolo veloce - Presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli - Esclusione - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l’ultimo veicolo - Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 15/06/2018