Fermo amministrativo conseguente a violazione del cod. strada
Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza - in genere - Fermo amministrativo conseguente a violazione del cod. strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22150 DEL 12/09/2018
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, ha natura alternativa all'esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.