Circolazione stradale - Risarcimento dei danni -
11 Gennaio 2010 - Circolazione stradale - Risarcimento dei danni - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2727 e 2729 c.c.) - Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del fondo di garanzia ritenendo coinvolto nell'incidente l'autocarro sul quale era in origine trasportata la vasca (della quale l'autista aveva precedentemente denunciato il furto) (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26492)
Circolazione stradale - Risarcimento dei danni - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2727 e 2729 c.c.) - Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del fondo di garanzia ritenendo coinvolto nell'incidente l'autocarro sul quale era in origine trasportata la vasca (della quale l'autista aveva precedentemente denunciato il furto) (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26492)Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26492
IN FATTO
Adito dai coniugi Es.An. e Ba.An. perche' fosse accertata e pronunciata la fondatezza della loro pretesa volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del figlio Fr. , occorsa a seguito di un incidente stradale, il giudice di primo grado respinse la domanda.
L'impugnazione proposta dai due coniugi fu rigettata dalla corte di appello di Roma.
La sentenza della corte territoriale e' stata impugnata da An. e Ba.An. con ricorso per cassazione sorretto 3 da motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. As. quale impresa designata dal FGVS.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
IN DIRITTO
Il ricorso e' fondato quanto al secondo motivo.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 40 e 41 c.p.); omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo e' privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto di escludere che la circostanza di aver subito un furto, da parte dell'autista del camion destinato al trasporto della vasca da bagno che avrebbe poi causato l'incidente sull'autostrada percorsa dalla vittima, potesse costituire fatto doloso o colposo tale da determinare in via diretta ed immediata la serie causale determinante l'evento mortale.
Il giudizio in fatto sulla esistenza o meno del nesso eziologico, istituzionalmente riservato al giudice di merito, si sottrae, nella specie, alle critiche mosse dal ricorrente, risultando esente da vizi logico-giuridici rilevanti in questa sede.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2727 e 2729 c.c.); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo merita accoglimento.
Circostanza accertata in sede di giudizio di merito risulta quella per la quale, il (***), la P.S. rinvenne l'autovettura condotta da Ba.Fr. , privo di vita, sulla corsia di emergenza dell'autostrada, allineata al guard-rail e completamente distrutta nella parte anteriore, con una vasca da bagno in vetroresina, ancora imballata, incastrata sotto le ruote anteriori con tracce di colore rosso-arancione sulla parte anteriore della carrozzeria.
Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del fondo di garanzia ritenendo coinvolto nell'incidente l'autocarro sul quale era in origine trasportata la vasca (della quale l'autista aveva precedentemente denunciato il furto), mentre la corte d'appello, con motivazione invero apodittica, esclude il coinvolgimento di altro veicolo nel sinistro nonostante le chiare ed univoche risultanze del verbale redatto dagli agenti di PS intervenuti in loco - puntualmente riportate dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - riferissero di un tamponamento con un veicolo di grosse dimensioni, escludendo nel contempo che il sinistro, attesane la devastante gravita', potesse essere stato prodotto dal semplice impatto dell'autovettura con la vasca "non in grado di opporre una valida resistenza per la sua fragilita'". La impossibilita' oggettiva di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti non puo', pertanto, non essere coniugata con decisive risultanze del processo, costituite dalla pressoche' certa presenza di un veicolo di grosse dimensioni, allontanatosi dopo il fatto.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2051, 2043 e 1218 c.c.); motivazione omessa e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo non ha giuridico fondamento.
La motivazione della corte territoriale, in punto di ricostruzione delle serie causali sulla scorta di un (correttamente predicato) fortuito autonomo, risulta, difatti, immune da censure e vizi logico-giuridici, e va, pertanto, integralmente condivisa e confermata.
P.Q.M.
La corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.