Violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari - Responsabilità solidale con l'autore materiale della violazione
Circolazione stradale - Violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari - Partito politico beneficiario della pubblicità - Responsabilità solidale con l'autore materiale della violazione - In tema di violazione dell'art. 23 del codice della strada, che sanziona l'affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l'autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l'art. 6 primo e terzo comma, della legge 24 novembre 1971, n. 689 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell'infrazione e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto che il partito politico - il quale aveva proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore - fosse tenuto al pagamento della sanzione per non aver dato prova dell'insussistenza della sua responsabilità). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1040 del 25/01/2012
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1040 del 25/01/2012
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 7905 del 2006 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull'opposizione proposta dalla Federazione di Roma del Partito della Rifondazione Comunista avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 27 del 2005 emessa dalla Prefettura di Roma in relazione all'accertamento di violazioni amministrative in materia di affissioni abusiva di manifesti, la rigettava. A sostegno della decisione il suddetto giudice rilevava che, quanto all'omessa audizione, la P.A. opposta aveva prodotto il relativo avviso di convocazione e che, con riferimento al merito, la modifica apportata alla Legge finanziaria del 2005, atteneva solo fi all'affissione abusiva di manifesti a contenuto politico avvenuta in periodo elettorale, considerando, in ogni caso, che la ricorrente non aveva dato prova dell'insussistenza della i sua responsabilità. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Federazione di Roma del Partito della Rifondazione Comunista basato su tre motivi, avverso il quale l'intimato Ufficio territoriale del Governo di Roma si è costituito con controricorso. Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. 2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, sulla doglianza relativa alla prospettata esclusione della responsabilità solidale di essa ricorrente, dovendo rispondere dell'illecito amministrativo il solo esecutore materiale dell'affissione abusiva.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la supposta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 sul presupposto che, nella specie, non sarebbe stata configurabile la responsabilità solidale di essa ricorrente non emergendo che l'attività illecita fosse stata posta in essere nel suo interesse. 2.2. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 481, della cd. Legge Finanziaria 2005 (che aveva introdotto il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, comma 13 quinquies), nella parte in cui escludeva, in ogni caso, la responsabilità solidale dei committenti dell'affissione di manifesti relativi ad attività politiche da chiunque realizzate.
3. Il primo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. In primo luogo il collegio rileva l'insussistenza della supposta violazione dell'art. 112 c.p.c.. Infatti, il giudice di pace di Roma, nella motivazione della sentenza impugnata, ha preso in piena considerazione il motivo dedotto con l'originario ricorso attinente alla supposta operatività dell'esclusione della responsabilità dell'eventuale soggetto committente, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23 (e, in particolare, del comma 13 quinquies, come inserito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311), respingendolo sul presupposto che la modifica di detta norma, alla quale aveva posto riferimento la ricorrente, riguardava l'affissione abusiva di manifesti a contenuto politico avvenuta solo in periodo elettorale (circostanza, questa, che - come verificato dallo stesso giudice di pace - non ricorreva nella fattispecie).
Quanto alla dedotta violazione di legge se ne ravvisa ugualmente l'infondatezza, poiché - al di là della verosimile correttezza dell'interpretazione data dal giudice di pace di Roma circa l'ambito oggettivo e temporale del disposto di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quinquies (nel quale si poneva riferimento all'attività dei soggetti elencati nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 20) con riguardo all'applicabilità della causa esoneratrice della responsabilità del committente - deve sottolinearsi, in modo risolutivo, che l'ordinanza- ingiunzione impugnata (come evincibile dallo stesso ricorso) ineriva un verbale di accertamento del 15 luglio 2004 e, quindi, la constatazione della violazione del citato art. 23 C.d.S. nel testo ancora non integrato dal successivo inserimento del richiamato comma 13 quinquies, intervenuto solo per effetto dell'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (cd. Legge finanziaria 2005), poi, peraltro, abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 176. Pertanto, al momento dell'effettuato accertamento della violazione in questione, la disposizione derogativa di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quinquies non era ancora entrata in vigore e, perciò, era, in ogni caso, inapplicabile nel caso in esame in virtù dell'operatività del principio generale stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1.
4. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento e deve, perciò, essere respinto. Essendo rimasta esclusa l'applicabilità della predetta disposizione speciale, la responsabilità del committente rimaneva, quindi, disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 al quale ha posto comunque riferimento il giudice di pace nella sentenza impugnata, evidenziando che l'opponente non aveva, in ogni caso, idoneamente comprovato la sussistenza dei presupposti per pervenire all'esclusione della sua responsabilità quale committente. A tal proposito deve, infatti, trovare conferma l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15000 del 2006) secondo il quale, in tema di violazione dell'ari. 23 del codice della strada, che sanziona l'affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l'autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che la L. n. 689 del 1981, art. 6, commi 1 e 3 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione (nella fattispecie esaminata la S.C. aveva confermato proprio una decisione del giudice di pace con la quale si era ritenuto in via presuntiva che il partito politico che aveva proposto opposizione avverso numerosi verbali di contestazione di violazioni dell'art. 23 C.d.S. per affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore fosse il proprietario dei manifesti affissi, stabilendo che esso era tenuto al pagamento della sanzione per non aver fornito la prova di una condotta positiva) dei suoi dirigenti o responsabili, volta ad impedire l'abusiva affissione di detti manifesti). Alla stregua di questo indirizzo giurisprudenziale (su cui v., anche, Cass. n. 3630 del 2004 e Cass. n. 27796 del 2005), al quale si aderisce, anche la seconda doglianza non è meritevole di accoglimento.
5. In definitiva, in virtù delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento dei compensi del giudizio, liquidati come in dispositivo, oltre che delle spese vive prenotate e prenotande a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi Euro 600,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012
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