Skip to main content

FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA 

 BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot)  DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile -  Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazionecertificata dalla Rivista Giuridica Foro EuropeoA cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui


Comune di Roma - Istituzione di parcheggi a pagamento - contemporanea realizzazione, nelle immediate vicinanze, di parcheggi gratuiti

Comune di Roma - Istituzione di parcheggi a pagamento - contemporanea realizzazione, nelle immediate vicinanze, di parcheggi gratuiti - ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione II  Sentenza 28 maggio 2008, n. 5218)

Comune di Roma - Istituzione di parcheggi a pagamento - contemporanea realizzazione, nelle immediate vicinanze, di parcheggi gratuiti - ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione II  Sentenza 28 maggio 2008, n. 5218)

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione II  Sentenza 28 maggio 2008, n. 5218

RITENUTO IN FATTO:

- che l'art. 7 del codice della strada consente all'Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti;

- che ai sensi della predetta norma, è possibile procedere all'istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente "nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico";

- che nell'area "Ostiense X-C" il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; e che le "strisce blu" (indicative delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi;

- che pertanto, con diffida notificata ai sensi dell'art. 140 della l. n. 206 del 2005, l'associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel quartiere, di prendere visione degli atti relativi all'istituzione dei parcheggi in questione, al fine di verificare la legittimità dell'azione amministrativa e di tutelare - secondo la propria funzione istituzionale - gli interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati; nonché di ;

- che con nota prot. 79556 del 17.12.2007 l'Amministrazione ha risposto, affermando che i parcheggi a pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n. 1514 del 31.5.2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere di G.C. n. 104 del 2004 n. 320 del 2002;

- che, pertanto, con il ricorso in esame l'associazione ricorrente ed i cittadini interessati alla realizzazione di parcheggi gratuiti hanno impugnato le predette delibere unitamente a tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorché ignoti, propedeutici o comunque connessi alla istituzione dei parcheggi in questione, e ne chiedono l'annullamento con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni reintegratorie;

- che il Comune di Roma si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

- che si è costituita in giudizio anche l'A.T.A.C. la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, la sua infondatezza;

ESAMINATI i motivi di ricorso;

RITENUTO che l'eccezione di tardività sollevata dall'A.T.A.C. non merita accoglimento in quanto i ricorrenti hanno avuto notizia dell'esistenza e del contenuto specifico e lesivo degli atti impugnati solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta del Comune alle loro richieste;

CONSIDERATO che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 7, 8 e 9 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del d.m. n. 1444 del 1968, dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla delibera n. 104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa) non si evincono le ragioni giuridiche e l'iter logico che hanno condotto alla sua adozione; e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato su un'istruttoria sommaria;

RITENUTO che la doglianza merita di essere condivisa;

ritenuto, in particolare:

- che la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona è stata definita "di particolare rilevanza urbanistica"; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno "studio" che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche "per relationem");

- che in ogni caso tale "studio" non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un "soggetto terzo" (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;

- che, in definitiva, non v'è traccia - agli atti di causa - di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;

- che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria;

- che, conseguentemente, esso appare altresì sommariamente ed insufficientemente motivato;

- che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento";

- che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;

RITENUTO, infine, che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa, non possa essere accolta; e ciò in quanto l'infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come "illecito di mera condotta" (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l'evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto);

RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che l'Amministrazione intendesse adottare; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

 P.Q.M.

 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani.  . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. .  LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . .  LEGGI TUTTO