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Preavviso di fermo amministrativo - sospesa dal gdp esecutorità della cartella'

preavviso di fermo amministrativo - sospesa dal gdp esecutorità della cartella' - illegittima iscrizione al PRA del fermo amministrativo del veicolo - lo strumento di tutela esercitabile in questo caso - art.700 cpc o opposizione all’esecuzione - cancellazione solo con sentenza passata in giudicato e non con lo strumento cautelare - Sussiste altresì il requisito del periculum in mora - Sussistono gravi motivi (cfr. art. 323 cp) per procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della condotta esaminata, posta in essere da parte di un soggetto esercente un servizio pubblico - proc. N.171-011 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA

Preavviso di fermo amministrativo - sospesa dal gdp l’esecutorità della cartella - illegittima iscrizione al PRA del fermo amministrativo del veicolo - lo strumento di tutela esercitabile in questo caso - ’art.700 cpc  o opposizione all’esecuzione - cancellazione solo con sentenza passata in giudicato e non con lo strumento cautelare - Sussiste altresì il requisito del periculum in mora - ussistono gravi motivi (cfr. art. 323 cp) per procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della condotta esaminata, posta in essere da parte di un soggetto esercente un servizio pubblico - proc. n.171-011 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA

ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
Il ricorso di Maria Concetta Lucia Li.. è fondato e merita accoglimento.
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La vicenda.
In data 23.2.2009 la spa Gerit Equitalia comunicava preavviso di fermo amministrativo sull’autovettura di proprietà della Li.. tg.CK54... sul presupposto della cartella esattoriale n.09720070386379545 notificata il 23.1.2008 e del mancato pagamento del relativo credito di €.188.82.

In data 1.12.2008 il Giudice di Pace di Roma aveva sospeso l’esecutorità della cartella (che nell’accezione atecnica del GDP vuol dire sospensione del ruolo sottostante la cartella esattoriale, n.d.r.) cartella che poi, dando atto dell’intervenuto pagamento del credito, aveva, nella legittima contumacia del Comune di Roma e della Gerit, annullato (dando atto che la somma era stata pagata nelle more) con sentenza definitiva del 3.8.2009.

Va sottolineato (è importante per valutare l’elemento soggettivo del rappresentante della spa Gerit Equitalia) che in data 25.2.2009 il difensore della Li.. aveva inviato un fax alla Gerit (allegato in atti con prova di regolare ricezione) avvertendola che stante l’avvenuta sospensione della cartella non doveva essere iscritto alcun fermo amministrativo.

Chiedeva la ricorrente che il Giudice dato atto della illegittima iscrizione al PRA del fermo amministrativo del veicolo CK54... condannasse la spa Gerit Equitalia alla immediata cancellazione del fermo a suo carico e spese, con obbligo di darne avviso alla ricorrente. Con riserva nel giudizio di merito di richiesta di danni.

La Gerit si costituiva eccependo che lo strumento di tutela esercitabile in questo caso non era l’art.700 cpc ma l’opposizione all’esecuzione; che la cancellazione poteva, in tesi, essere disposta solo con sentenza passata in giudicato e non con lo strumento cautelare; e che la Gerit non ha alcuna responsabilità dell’accaduto in quanto lo sgravio del ruolo spetta unicamente all’ente impositore.

Nonostante la cautela dell’avvocato della ricorrente, in data 6.12.2010 veniva iscritto fermo amministrativo da parte della spa Gerit sul veicolo in epigrafe; con espresso invito al pagamento della somma di €.188,82 (sic).

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Sul fermo amministrativo e sulla tutela esperibile.
Vale ricordare quanto espresso dalla giurisprudenza di questo Ufficio:
Il fermo amministrativo è previsto dall'art. 86 I comma del d.P.R. n. 602/1973.

Decorso inutilmente il termine di cui all’art.50 comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art.214 Decr.Legis.285/1992.
La sua natura è valutata in vario modo ma si può evidentemente e ragionevolmente ritenere – visto il testo normativo supra riportato- che sia una misura cautelare diretta, con deterrenti e sanzioni varie, a rafforzare l’obiettivo del concessionario, vale a dire ottenere il pagamento del credito di cui al ruolo ed alla cartella.

Non quindi un’azione esecutiva, o un atto della stessa.
Caso mai l’antitesi di un’azione esecutiva posto che il fermo amministrativo, non costituente singolo atto di una serie procedimentale servente ad un atto finale esecutivo (come ad esempio il pignoramento alla vendita o all’assegnazione del bene), è semplicemente finalizzato, con le indicate misure (divieto di circolazione; sanzioni per l’infrazione al divieto) ad indurre il debitore al pagamento volontario (che il debitore è incentivato a fare per liberare il veicolo dal peso e poterlo così utilizzare).

Ne consegue che è del tutto ammissibile contro di esso (e precisamente sia contro il preavviso di fermo e sia contro il fermo vero e proprio) l’azione ordinaria di cognizione e nell’urgenza il ricorso ex art.700 cpc al fine di inibirne l’iscrizione (contro il preavviso) ovvero di ottenerne, in vario modo (con ordine al Conservatore o con ordine al concessionario), la cancellazione (contro il fermo vero e proprio).

La natura discrezionale del provvedimento di fermo suggerisce inoltre, secondo lo scrivente, che lo stesso debba essere motivato in modo congruo e specifico, con particolare riferimento alle concrete esigenze che giustifichino l'adozione del provvedimento in rapporto all'entità del credito azionato e alle condizioni soggettive del debitore, in quanto atte a compromettere la garanzia del credito.
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Le eccezioni sollevate dalla spa Gerit sono inconsistenti.
Come visto dalle supra riportate scansioni temporali, venuto meno provvisoriamente (con la sospensione della esecutorietà della cartella) e definitivamente (con l’annullamento della stessa ad opera del Giudice) il titolo esecutivo, la spa Gerit non doveva né preavvisare, a carico della Li.., il fermo di veicolo né tanto meno iscriverlo essendo entrambi gli atti illegittimi (ed inoltre arbitrari dal punto di visto soggettivo) perché privi della sottostante esistenza ed attualità di un titolo esecutivo.
La Gerit sostiene, in buona sostanza, che non è in sua facoltà, in ogni caso, arrestare le procedure di riscossione, spettando tale indicazione di desistenza solo al titolare del credito.
Si tratta di affermazione riduttiva ed insufficiente, che prova poco per una serie di ragioni autonome e ciascuna in sé dirimente.
Va premesso il quadro normativo:
Art.39 del DPR 602/1973
Il ricorso contro il ruolo …non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione
Art.28 Decreto Legislativo 46/1999
In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall’art…..
Art29 Decreto Legislativo 46/1999
Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
Ne consegue che allorché, come in questo caso, sia intervenuta la sospensione dell’attività di riscossione (ad opera di soggetti diversi dal concessionario) questo ha l’obbligo di arrestare la sua azione (nel caso in esame vi era una ordinanza di sospensione ed una sentenza, definitiva, di annullamento emessa dal Giudice nei confronti sia del titolare del diritto che nei confronti della spa Gerit – parte del giudizio- e non esistono norme di esenzione degli effetti del giudicato, art.2909 cc, a favore della spa Gerit).
Aver proseguito nell’azione di riscossione costituisce atto illegittimo e grave abuso del diritto di azione.
Anche in mancanza di sospensione, laddove vi sia un giudicato nei suoi confronti la spa Gerit non può semplicemente, come dimostra di voler fare, tenerlo in nessun cale. Se non lo condivide puo’ naturalmente, come chiunque altro, gravare la sentenza, ma non può, voltando le spalle, fare come se non esistesse ed addirittura continuare ad esercitare i poteri autoritativi e coercitivi che la legge gli attribuisce (ma non certo per un uso arbitrario).
Ed inoltre.
Il fermo amministrativo è un atto di natura assolutamente discrezionale che il concessionario sceglie fra l’armamentario di azioni ed interventi messi a sua disposizione per favorire la realizzazione del credito.
Tale provvedimento non può essere attivato ciecamente.
La spa Gerit non subisce interventi da parte di altri soggetti nella scelta dei mezzi per condurre la riscossione e pertanto deve imputare a se stessa le condotte esuberanti, errate ed eccessive.
Ancora.
L’art.96 secondo comma cpc prevede espressamente la responsabilità aggravata di chi (attore o presunto creditore) agisce (nell’accezione della norma, provvedimento cautelare, esecuzione etc.) imprudentemente pur in presenza dell'inesistenza del diritto.
Si tratta di un fondamentale e generale principio di diritto.
Ne consegue che la spa Gerit non è dispensata o immune dalle regole di ordinaria prudenza e correttezza che devono ispirare il creditore (vero o presunto tale) allorché attiva mezzi e strumenti legali per la realizzazione del credito.
Non esiste nessuna norma che imponga, come sembra credere la spa Gerit, al concessionario di procedere ad oltranza ed a tutti i costi.
Il concessionario, che è rivestito di un grande potere, con le connotazioni della pubblica autorità, deve esercitarlo con equilibrio e prudenza, essendo regola universale che il potere – per non essere arbitrario e vessatorio - deve essere correlato alla responsabilità.
Il concessionario deve pertanto, in applicazione delle norme ricordate, ponderare le sue scelte e procedere con prudenza in presenza di situazioni opinabili, siano essere sottoposte a vaglio giudiziale o meno.
Deve invece assumere su di sé la responsabilità, derivante dal suo potere, di fermarsi, di non procedere laddove sia conclamato, irrefutabile, valutabile ad un semplice controllo privo di profili discrezionali che il titolo esecutivo non esiste più ( il concessionario non può non rendersi conto che non deve e non può pretendere più di quanto possa fare l’ente delegante: se il Giudice ha annullato la cartella tanto più se anche nei confronti del delegato alla riscossione, come in questo caso dove erano entrambi, Gerit e Comune, erano stati convenuti, costituisce un atto contrario alla legge continuare ad esercitare l’azione di riscossione).
Il concessionario deve sempre tenere bene a mente che agisce in nome proprio ma per conto di un altro soggetto.
Se questo è il limite dei suoi poteri, è anche la fonte della sua responsabilità.
Se il titolare del diritto ne è stato indubitabilmente privato, ed il concessionario ne è a conoscenza, non ha più alcun potere di azione.
Ancora.
Un concessionario accorto, in buona fede, che conosca, consideri ed apprezzi il principio Costituzionale del dovere di buona amministrazione della cosa pubblica (di cui è mediatamente partecipe) ben saprà avviare ed instituire moduli procedimentali adeguati, protocolli operativi, concerti etc. con gli enti e le istituzioni competenti, idonei a regolare situazioni nelle quali sia utile che il titolare del credito sia presente e responsabilizzato.
Nel caso in esame è arduo il solo supporre che sia cosa giusta e commendevole e finanche apprezzata dal Comune di Roma (che in questo caso è l’ente titolare) costringere, in spregio ad un giudicato e con mera forza, privata di una giusta causa, un soggetto (che all’evidenza non è più debitore del Comune) a pagare (in questo caso ri-pagare), nonostante tutto e contro ogni logica e principio di Giustizia, somme non dovute.
Pena il fermo dell’automobile !!
Questo è esattamente quello che ha fatto la spa Gerit.
Vi sono molti modi per organizzare condotte di buona fede.
Non è inutile ricordare che l’'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, così Cass Sezioni Unite 25.7.2007 n.16412.
Come dire che secondo le circostanza il concessionario potrà e dovrà attivarsi per provocare la presenza in giudizio dell’ente dal quale pretende di avere per così dire copertura.
Infine.
Non è stata esposto nell’atto alcuna motivazione (a parte quella erronea del mancato pagamento) che giustificasse nel caso concreto il disposto fermo, mentre sussistono elementi indiziari di segno opposto, indicativi cioè della carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento tenuto conto della sproporzione tra l'importo del credito vantato dall'amministrazione (meno di duecento euro) e il valore del bene assoggettato al vincolo, nonché dell'assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore.
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Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, connesso al pregiudizio attinente alla limitazione delle possibilità di movimento della compulsata, anche per esigenze di carattere lavorativo.
E quindi ricorrono tutti i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. invocata dalla parte ricorrente e relativa all’ordine di cancellazione, a cura e spese della spa Gerit, del fermo.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
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La spa Gerit Equitalia va inoltre condannata ai sensi del terzo comma dell’arto.96 cpc. che prevede che:
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 (GU 95 L 19.6.2009) ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:
  in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ;
  non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
  l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
  a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
  infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l’unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).

Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, chi scrive opina che debba sempre esistere qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in questo caso della soccombenza).
Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno.
O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell’articolo in commento.
Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.

Nel caso di specie considerate le circostanze esposte non vi è dubbio che la soccombente abbia agito abusando, in modo clamoroso, del suo diritto di iscrivere fermo amministrativo, con dolo.
Ed invero essendo stata parte del procedimento nel quale era stata sospesa e poi annullata l’esecutorietà del titolo, non poteva non sapere che l’iscrizione preavvertita e poi iscritta era del tutto illegittima.


L’ammontare della somma deve essere proporzionato
1. allo stato soggettivo della spa Gerit Equitalia (e per essa dei suoi organi operativi), che in questo caso è da qualificarsi doloso; infatti la convenuta essendo parte costituita della causa nella quale il Giudice aveva sospeso l’esecutorietà e poi annullato la cartella non poteva non sapere che non doveva e non poteva assolutamente iscrivere il fermo; l’averlo fatto connota condotta volontariamente arbitraria;
2. alla qualità del responsabile, in questo caso trattandosi di soggetto di notevolissime dimensioni, necessariamente ben strutturato, come si evince logicamente dalla necessità di supportare con una adeguata estesa e competente organizzazione lo svolgimento delle funzioni che in epigrafe accompagnano la ragione sociale (.. Agente per la Riscossione della Provincia di Roma). A tale soggetto sono concessi grandi poteri (per rimanere ai più noti, ipoteca legale, fermo di veicoli e natanti..) ai quali, come è giusto, si deve accompagnare un senso di responsabilità, di prudenza, e di equilibrio appropriati alla funzione latu sensu pubblica che l’Agente esplica;
3. alla importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute. Nel caso di specie si tratta di vincolo – attesa la funzione dell’automobile nella società attuale- non poco penalizzante per chi lo subisce;
4. alla forza ed al potere economico del responsabile. Attesa infatti la funzione, sopra esplicitata del nuovo istituto, non v’ha dubbio che la somma che il Giudice pone a suo carico debba costituire un efficace deterrente per la reiterazione di analoghe condotte. Diversa di conseguenza sarà la somma a valere per un pensionato sociale rispetto a soggetto dotato di elevati mezzi economici;
5. alla condotta processuale della convenuta. La Gerit non ha manifestato alcuna resipiscenza esponendo argomenti errati o non pertinenti alla fattispecie e non proponendosi per la immediata riparazione della violazione e del danno che tuttora persiste.
Tutto ciò considerato e valutato, la somma che si reputa equo attribuire all’attrice ed a carico della spa Gerit Equitalia è quella di €.15.000,00.
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Atteso che come è agevole riscontrare attraverso l’esame delle innumerevoli pronunce pubblicate (cfr. http://www.sezioneostia.tribunale.roma.it/ cartella: giurisprudenza della Sezione) relative a precedenti analoghe condotte della resistente integranti abuso del diritto (cfr. sentenza RG 1986/2009 del 9.12.2010; ordinanza RG 168/2010 del 26.7.2010; sentenza RG.1426-07 del 26.8.2010) sussistono gravi motivi (cfr. art. 323 cp) per procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della condotta esaminata, posta in essere da parte di un soggetto esercente un servizio pubblico (la spa Gerit è partecipata in maggioranza dalla Agenzia delle Entrata e svolge attività che ha le carattestiche, quali autoritatività, coercività etc., tipicamente connesse all’esercizio di un funzione pubblica o di pubblico servizio) e nell’espletamento di questo, si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso di Maria Concetta Lucia Li..;
ORDINA a spa Gerit Equitalia in persona del suo legale rappresentante pro tempore di procedere a suo carico e spese, con obbligo di darne avviso alla ricorrente, alla immediata cancellazione dal P.R.A. della illegittima iscrizione del fermo amministrativo del veicolo CK54...;

CONDANNA la spa Gerit Equitalia in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del procedimento che liquida in favore Maria Concetta Lucia Li.. in complessivi €.1.950,00,00 di cui €.450,00 per spese, oltre IVA e CAP;

CONDANNA la spa Gerit Equitalia in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di Maria Concetta Lucia Li.., ai sensi dell’art.96 III° cpc, della somma di €.15.000,00 oltre interessi legali dalla data del provvedimento al saldo;

PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma.-

FARE AVVISI
Ostia lì 12.5.2011 Il Giudice
Dott.cons.Massimo Moriconi




proc.171-11 (Maria Concetta Lucia Li.. c. spa Gerit Equitalia)
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e l’ordinanza emessa in data 12.5.2011
osserva:
ampia e nota giurisprudenza disciplina la responsabilità penale dei rappresentanti delle persone giuridiche per le condotte dei soggetti preposti.
Ed invero pur essendo la responsabilità penale personale, il responsabile della persona giuridica deve dimostrare di aver organizzato le attività della stessa, in relazione alla dimensione e caratteristiche dell’ente o società, secondo criteri di competenza, autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria dei preposti etc., in mancanza di che si può configurare la responsabilità anche del titolare della persona giuridica che non abbia posto in essere le condotte oggetto di esame.
In tale quadro potrà essere utile appurare la sussistenza, la individuazione e le eventuali responsabilità penali di singoli soggetti o di rappresentanti per quanto emerso dagli atti del procedimento in epigrafe;
ritenuto che nella condotte esaminate possono essere ravvisati elementi di reato commesso da pubblico ufficiale o esercenti un pubblico servizio;
ritenuto che è opportuno trasmettere il provvedimento anche all’organo titolare del potere di controllo e vigilanza sull’attività del Concessionario;

P.Q.M
• DISPONE trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma; nonché per opportuna conoscenza al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Manda alla cancelleria per l’esecuzione.-
Ostia lì 12.5.2011 Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi