assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi
regolamento - assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti ( Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86 GU 19 maggio 2008 n.116)
regolamento - assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti ( Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86 GU 19 maggio 2008 n.116)
Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86 GU 19 maggio 2008 n.116)
Capo I Disposizioni di carattere generale
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private ed in particolare:
- l'articolo 122, comma 1, che prevede l'individuazione della
tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle aree
equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 123, comma 1, che prevede l'individuazione della
tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle acque
equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti
all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi registrati in Stati esteri prevede che l'obbligo di
assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un
contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'ISVAP;
- l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore
muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
prevede che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi e' assolto, tra l'altro, mediante contratto di
assicurazione «frontiera»;
- l'art. 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da
uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di
assicurazione della responsabilita' civile per danni derivanti dalla
circolazione;
- l'articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che
l'Ufficio centrale italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce,
in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione
«frontiera» come disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo o del
natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di
altro veicolo o natante di proprieta' le modalita' di rilascio del
nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo o
natante;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione
della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e'
stato sostituito l'articolo 128 del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale
l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125,
comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma 7, 126,
comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.
Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un
altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia
all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e
12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
d) «natante»: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione
meccanica;
e) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
f) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
g) «Ufficio centrale italiano»: l'ente costituito dalle imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita'
civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
h) «unita' da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;
i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.
Capo II Obbligo di assicurazione
Sezione I Veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione
Art. 3.Veicoli a motore
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del
Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di
proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Capo II Obbligo di assicurazione
Sezione I Veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione
Art. 4. Natanti
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 123 del
Codice tutte le unita' da diporto, i natanti ed i motori amovibili,
cosi' come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso
articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a
queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in
acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorche' di uso
privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
3. Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di
assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi ai sensi
dell'articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza
del motore dei natanti sono quelle risultanti:
a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di
identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti
disposizioni;
b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati
all'estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di registrazione.
4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e
per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di
cui al comma 2, e' preso in considerazione il dislocamento
considerando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda,
quello di 25 tonnellate di dislocamento.
Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri
Art. 5.Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i
veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano
temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della
citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della
copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi,
per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la
targa di immatricolazione e' rilasciata da uno dei seguenti Stati
esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca
e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le
isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca,
Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla),
Svezia, Svizzera, Ungheria.
Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri
Art. 6. Assicurazione «frontiera»
1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli
indicati all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di
assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la
responsabilita' civile verso i terzi per la durata della permanenza
in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione
«frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non
superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui
all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale
italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri
Art. 7.Inapplicabilita' della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli
indicati all'articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera
dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita'
civile.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e
comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati
nell'allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di
immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti
dall'articolo 5.
Sezione III Natanti registrati in Stati esteri
Art. 8.Natanti registrati in Stati esteri
1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori
amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di
certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali
soggette alla sovranita' della Repubblica italiana, l'obbligo di
assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilita'
civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad
esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in
Italia in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in
Italia in regime di stabilimento l'assicurazione della
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
natanti;
d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad
esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in
regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di
registrazione del natante;
e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con
sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi
autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia
stipulato con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita
convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e
nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei
maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che
rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la
legittimita' a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o
abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette
all'ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione
predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.
Sezione III Natanti registrati in Stati esteri
Art. 9.Certificato di assicurazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa
1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera e), l'impresa di assicurazione
autorizzata nello Stato di registrazione del natante rilascia
all'assicurato un certificato di assicurazione attestante la valida
ed efficace assicurazione di responsabilita' civile per i danni
cagionati a terzi dalla navigazione del natante nelle acque
territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana.
2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su
carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana:
a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la
data dell'approvazione da parte dell'ISVAP;
b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato;
c) il numero di polizza;
d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la
potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il
marchio e il numero del motore;
e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;
f) la denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata
stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali
di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di
assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante,
come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque
territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana;
2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative
al risarcimento dei danni predetti;
g) il periodo di validita' del certificato;
h) la ragione sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata
nello Stato di registrazione del natante e la firma del
rappresentante legale.
Capo III Norme relative al contratto di assicurazione
Art. 10. Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante
1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o
del natante che comporti la sostituzione del contratto per
l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta'
dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la
sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua
proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi.
2. L'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al
ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro
cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto,
ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta,
rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi
al nuovo veicolo.
3. La garanzia e' valida dalla data del rilascio del nuovo
certificato e del nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio
del premio.
4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o
del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa
restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al
netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui
all'articolo 334 del Codice.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di
documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo
che comporti la risoluzione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 399
Capo III Norme relative al contratto di assicurazione
Allegato 1
(Art. 7, comma 2)
Andorra:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Austria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Belgio:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Bulgaria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Cipro:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro
personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.
Danimarca (e Isole Faroer):
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Estonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Finlandia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Francia (e Principato di Monaco):
a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Germania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Grecia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli che appartengono alle organizzazioni
inter-governative (targhe verdi portanti le lettere «CD» e
«&greco;DS»seguite dal numero di immatricolazione).
c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile
e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettera «EA» seguite
dal numero di immatricolazione).
d) I veicoli appartenenti alle forze armate greche (Targhe
portanti le lettere «E\Sigma»).
e) I veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (Targhe
portanti le lettere «AGF»).
f) I veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere
«&greco;DOK» seguite da quattro cifre del numero di
immatricolazione).
Irlanda:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Islanda:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lettonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Liechtenstein:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lituania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Lussemburgo:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Malta:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Norvegia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Paesi Bassi.
I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi:
a) I veicoli privati dei militari olandesi e delle loro
famiglie stazionanti in Germania.
b) I veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei
Paesi Bassi.
c) I veicoli appartenenti a persone occupate presso il
Quartiere generale delle Forze alleate in Europa.
d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO.
Polonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Portogallo:
a) Le macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate
per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di
immatricolazione.
b) I veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali di cui il Portogallo e' membro (Targhe bianche - cifre
rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»).
c) I veicoli appartenenti allo stato portoghese (Targhe nere -
cifre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o
«MX», in base all'amministrazione di appartenenza).
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (e Isole della
Manica, Gibilterra, Isola di Man):
a) I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni
proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del
protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.
Repubblica ceca:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Repubblica slovacca:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Slovenia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Romania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Svezia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Svizzera:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Ungheria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.