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assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso i terzi

regolamento  - assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti ( Regolamento  recante  disposizioni  in   materia  di  obbligo  di assicurazione  della  responsabilita'  civile   derivante  dalla circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86 GU 19 maggio 2008 n.116)

regolamento  - assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti ( Regolamento  recante  disposizioni  in   materia  di  obbligo  di assicurazione  della  responsabilita'  civile   derivante  dalla circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86 GU 19 maggio 2008 n.116)


Regolamento  recante  disposizioni  in   materia  di  obbligo  di assicurazione  della  responsabilita'  civile   derivante  dalla circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 aprile 2008 , n. 86 GU 19 maggio 2008 n.116)

Capo I Disposizioni di carattere generale

  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private ed in particolare:
  - l'articolo 122,  comma 1,  che  prevede   l'individuazione della
tipologia  di  veicoli  esclusi  dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilita'  civile  verso  i terzi e l'individuazione delle aree
equiparate  a  quelle  di  uso  pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
  - l'articolo 123,  comma 1,  che  prevede   l'individuazione della
tipologia  di  natanti  esclusi  dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilita'  civile  verso i terzi e l'individuazione delle acque
equiparate  a  quelle  di  uso  pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
  - l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti
all'obbligo  di  assicurazione  per la responsabilita' civile verso i
terzi  registrati  in  Stati  esteri   prevede  che  l'obbligo  di
assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un
contratto  di  assicurazione  secondo quanto previsto con regolamento
adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico,  su  proposta
dell'ISVAP;
  - l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore
muniti  di  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
prevede  che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile
verso  i  terzi  e'  assolto,  tra  l'altro,  mediante   contratto  di
assicurazione «frontiera»;
  - l'art.  125,  comma 7,  che  stabilisce  che   il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua  i  veicoli  aventi targa di immatricolazione rilasciata da
uno  Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3,  lettera b),  ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di
assicurazione  della responsabilita' civile per danni derivanti dalla
circolazione;
  - l'articolo 126,  comma 2,  lettera a),   che  stabilisce  che
l'Ufficio  centrale  italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce,
in  nome  e  per  conto  delle  imprese   aderenti,  l'assicurazione
«frontiera»  come  disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
  - l'articolo 171,  comma 3,  che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
individua  in  caso  di trasferimento di proprieta' del veicolo o del
natante  e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di
altro  veicolo  o  natante di proprieta' le modalita' di rilascio del
nuovo  certificato  e  del  nuovo  contrassegno relativo al veicolo o
natante;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione
della  direttiva  2005/14/CE  che  modifica  le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE,  88/357/CEE,  90/232/CEE  e  2000/26/CE   sull'assicurazione
della  responsabilita'  civile  risultante  dalla   circolazione  di
autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e'
stato  sostituito  l'articolo 128  del  citato  decreto   legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Vista  la  nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale
l'ISVAP  ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
Regolamento  di  cui  agli  articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125,
comma 2,  lettera a),  125,  comma 3,  lettera a), 125, comma 7, 126,
comma 2,  lettera a),  e  171,  comma 3,  del   decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;
  A d o t t a

il seguente regolamento:


  Art. 1. Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  si   applica  all'assicurazione
obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso i terzi derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 2.  Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) «assicurazione  obbligatoria  della   responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di  cui  all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
  b) «Codice»:  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
  c) «imprese»:  le  imprese di assicurazione autorizzate in Italia
all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a   motore e dei
natanti  nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un
altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia
all'esercizio  dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e
12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
  d) «natante»:  qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione
marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e' azionata da propulsione
meccanica;
  e) «Stato  membro»:  uno  Stato  membro dell'Unione europea o uno
Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
  f) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
  g) «Ufficio  centrale  italiano»: l'ente costituito dalle imprese
di  assicurazione  autorizzate  ad esercitare il ramo responsabilita'
civile  autoveicoli  che  e'  stato  abilitato   all'esercizio  delle
funzioni  di  Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica  ed  allo  svolgimento  degli  altri   compiti  previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
  h) «unita'  da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;
  i) «veicolo»:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a circolare sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato  ad  una  strada  ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.

Capo II Obbligo di assicurazione

Sezione I Veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione

Art. 3.Veicoli a motore

  1.  Sono  soggetti  all'obbligo   di  assicurazione  per  la
responsabilita'  civile  verso  i  terzi  di cui all'articolo 122 del
Codice  tutti  i  veicoli  a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli  e  rimorchi  posti  in  circolazione  su   strade  di uso
pubblico o su aree a queste equiparate.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
  a) sono  equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di
proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
  b) sono  considerati  in circolazione anche i veicoli in sosta su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Capo II Obbligo di assicurazione

Sezione I Veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione

Art. 4. Natanti

  1.  Sono  soggetti  all'obbligo   di  assicurazione  per  la
responsabilita'  civile  verso  i  terzi  di cui all'articolo 123 del
Codice  tutte  le unita' da diporto, i natanti ed i motori amovibili,
cosi'  come  rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso
articolo,  posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a
queste equiparate.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
  a) sono  considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in
acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
  b) sono  equiparate  alle acque di uso pubblico, ancorche' di uso
privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
  3.  Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di
assicurazione  per  la  responsabilita' civile verso i terzi ai sensi
dell'articolo 123,  comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza
del motore dei natanti sono quelle risultanti:
  a) per  i  natanti  registrati  in   Italia,  dai  documenti  di
identificazione  del  motore  e  del natante prescritti dalle vigenti
disposizioni;
  b) per  i  motoscafi  e  le   imbarcazioni  a  motore  registrati
all'estero,  dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di registrazione.
  4.  Per  i  natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e
per  quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di
cui  al  comma 2,  e'  preso  in   considerazione  il  dislocamento
considerando  sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda,
quello di 25 tonnellate di dislocamento.

 
Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri

Art. 5.Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione

  1.  In  attuazione  dell'articolo 125,  comma 7,  del codice, per i
veicoli  a  motore  immatricolati  in  Stati  esteri,   che  circolano
temporaneamente  nel  territorio  della  Repubblica  italiana,   della
citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della
copertura  assicurativa  per la responsabilita' civile verso i terzi,
per  la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la
targa  di  immatricolazione  e'  rilasciata da uno dei seguenti Stati
esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca
e  Isole  Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco,
Germania,  Grecia,  Irlanda,  Islanda,   Lettonia,  Liechtenstein,
Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Norvegia,  Paesi   Bassi,  Polonia,
Portogallo,  Regno  Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le
isole  de  la  Manica,  Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca,
Repubblica  slovacca,  Slovenia,  Romania,  Spagna (Ceuta e Mililla),
Svezia, Svizzera, Ungheria.

Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri

Art. 6. Assicurazione «frontiera»

  1.  Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli
indicati  all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di
assicurazione,  l'obbligo  della  copertura   assicurativa  per  la
responsabilita'  civile  verso i terzi per la durata della permanenza
in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione
«frontiera»,  di  durata  non  inferiore  a  quindici   giorni  e  non
superiore  a  sei  mesi,  stipulato   con  le  imprese  di  cui
all'articolo 130,  comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale
italiano, del quale a tal fine si avvalgano.

Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri

Art. 7.Inapplicabilita' della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione

  1.  I  veicoli  a  motore  immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa  di  immatricolazione  rilasciata  da  Stati  diversi da quelli
indicati  all'articolo 5,  sono  soggetti al controllo alla frontiera
dell'adempimento  dell'obbligo di assicurazione della responsabilita'
civile.
  2.  Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e
comma 4  del  Codice  non  si   applicano  ai  veicoli,  indicati
nell'allegato  1  al  presente  regolamento,   aventi  targa  di
immatricolazione  rilasciata  da  uno  degli  Stati  esteri   previsti
dall'articolo 5.

Sezione III Natanti registrati in Stati esteri

Art. 8.Natanti registrati in Stati esteri

  1.  Per  i  natanti  registrati  in  Stati   esteri  e  per i motori
amovibili  di  cui  all'articolo 123,  comma 3, del Codice, muniti di
certificato  di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero,  che  circolano  temporaneamente nelle acque territoriali
soggette  alla  sovranita'  della  Repubblica  italiana, l'obbligo di
assicurazione  della  copertura  assicurativa  per la responsabilita'
civile  verso  i  terzi  per  la durata della permanenza in Italia si
considera assolto:
  a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica, autorizzata ad
esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
  b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  in  uno  Stato  membro, abilitata ad esercitare in
Italia  in  regime  di  stabilimento  o di liberta' di prestazione di
servizi  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
  c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  in  uno  Stato terzo, autorizzata ad esercitare in
Italia  in  regime  di   stabilimento  l'assicurazione  della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
natanti;
  d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa
con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica   abilitata  ad
esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in
regime  di  libera  prestazione  di  servizi  nello   Stato  estero di
registrazione del natante;
  e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con
sede  legale  nello  Stato  di  registrazione  del   natante,  e  ivi
autorizzata  all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita'
civile  per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia
stipulato  con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita
convenzione  che  obblighi  quest'ultima  a  provvedere, nei limiti e
nelle  forme  stabilite  dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei
maggiori  massimali  previsti  dal  contratto  di   assicurazione  che
rientra  nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la
legittimita' a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.
  2.  Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o
abilitata  ad  esercitare  nel  territorio della Repubblica trasmette
all'ISVAP  la convenzione, corredata del certificato di assicurazione
predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.

Sezione III Natanti registrati in Stati esteri

Art. 9.Certificato di assicurazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa

  1.  In  esecuzione  della  convenzione   stipulata  ai  sensi
dell'articolo 8,  comma 1,  lettera e),  l'impresa  di   assicurazione
autorizzata  nello  Stato  di  registrazione  del   natante  rilascia
all'assicurato  un  certificato di assicurazione attestante la valida
ed  efficace  assicurazione  di  responsabilita'  civile   per i danni
cagionati  a  terzi  dalla  navigazione  del   natante  nelle  acque
territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana.
  2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su
carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana:
  a) gli  estremi  identificativi  della convenzione stipulata e la
data dell'approvazione da parte dell'ISVAP;
  b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato;
  c) il numero di polizza;
  d) gli  estremi  identificativi  del natante ed in particolare la
potenza  del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il
marchio e il numero del motore;
  e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;
  f) la  denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata
stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
  1)  di  provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali
di  legge,  o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di
assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante,
come  identificato  nel  certificato  di  assicurazione,   nelle acque
territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana;
  2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative
al risarcimento dei danni predetti;
  g) il periodo di validita' del certificato;
  h) la  ragione  sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata
nello  Stato  di  registrazione  del   natante  e  la  firma  del
rappresentante legale.

Capo III Norme relative al contratto di assicurazione

Art. 10. Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante

  1. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o
del  natante  che  comporti  la  sostituzione   del  contratto  per
l'assicurazione  di  altro  veicolo  o   natante  di  proprieta'
dell'alienante,  l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la
sostituzione  del  contratto  per  altro  veicolo  o   natante  di sua
proprieta', del quale fornisce gli elementi identificativi.
  2.  L'impresa,  ricevuta  la  richiesta di sostituzione, procede al
ricalcolo  del  premio  ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro
cinque  giorni  dal  pagamento  del  conguaglio di premio, se dovuto,
ovvero,  ove  non  sia  dovuto  alcun  conguaglio,   dalla  richiesta,
rilascia  il  certificato di assicurazione e il contrassegno relativi
al nuovo veicolo.
  3.  La  garanzia  e'  valida  dalla  data  del   rilascio  del nuovo
certificato  e  del  nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio
del premio.
  4. In caso di documentato trasferimento di proprieta' del veicolo o
del  natante  che  comporti  la  risoluzione del contratto, l'impresa
restituisce  al  contraente la parte di premio pagata e non goduta al
netto  dell'imposta  pagata  e  del  contributo   obbligatorio  di cui
all'articolo 334 del Codice.
  5.  La  disposizione  di cui al comma 4 si applica anche in caso di
documentata  demolizione  o cessazione dalla circolazione del veicolo
che comporti la risoluzione del contratto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Roma, 1° aprile 2008
  Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 399

 
Capo III Norme relative al contratto di assicurazione

Allegato 1

  (Art. 7, comma 2)
Andorra:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Austria:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Belgio:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Bulgaria:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Cipro:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I  veicoli  appartenenti  alle  forze   militari  e  ad  altro
personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.
Danimarca (e Isole Faroer):
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Estonia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Finlandia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Francia (e Principato di Monaco):
  a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Germania:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Grecia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I  veicoli  che   appartengono  alle  organizzazioni
inter-governative  (targhe  verdi  portanti   le  lettere  «CD»  e
«&greco;DS»seguite dal numero di immatricolazione).
  c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile
e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettera «EA» seguite
dal numero di immatricolazione).
  d) I  veicoli  appartenenti  alle  forze   armate  greche  (Targhe
portanti le lettere «E\Sigma»).
  e) I  veicoli  appartenenti  alle forze alleate in Grecia (Targhe
portanti le lettere «AGF»).
  f) I  veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere
«&greco;DOK»  seguite  da   quattro  cifre  del  numero   di
immatricolazione).
Irlanda:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Islanda:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lettonia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Liechtenstein:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lituania:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Lussemburgo:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Malta:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Norvegia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Paesi Bassi.
  I  veicoli  ad  immatricolazione  temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi:
  a) I  veicoli  privati  dei  militari   olandesi  e  delle  loro
famiglie stazionanti in Germania.
  b) I  veicoli  appartenenti  ai militari tedeschi di stanza nei
Paesi Bassi.
  c) I  veicoli  appartenenti  a   persone  occupate  presso  il
Quartiere generale delle Forze alleate in Europa.
  d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO.
Polonia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Portogallo:
  a) Le  macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate
per  le  quali  la  legislazione  portoghese  non   richiede targhe di
immatricolazione.
  b) I  veicoli  appartenenti  a Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali di cui il Portogallo e' membro (Targhe bianche - cifre
rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»).
  c) I  veicoli  appartenenti  allo stato portoghese (Targhe nere -
cifre  bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o
«MX», in base all'amministrazione di appartenenza).
Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del Nord (e Isole della
Manica, Gibilterra, Isola di Man):
  a) I  veicoli  della  NATO  che  sono   soggetti alle disposizioni
proprie  della  convenzione  di  Londra  del  19 giugno   1951  e  del
protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.
Repubblica ceca:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Repubblica slovacca:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Slovenia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Romania:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
  b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Svezia:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Svizzera:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.
Ungheria:
  a) I  veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con
targa scaduta da oltre dodici mesi.